Al  regolamento  allegato  alla  deliberazione citata in epigrafe,
riportato alla  pag.  19  e  seguenti  della  sopraindicata  Gazzetta
Ufficiale, sono apportate le seguenti rettifiche:
   Capo I:
    il punto 1.7 e' completato dai seguenti due capoversi:
   Per le istanze inviate a mezzo di posta raccomandata con avviso di
ricevimento  la  ricevuta  e'  costituita  dall'avviso  stesso  e  le
indicazioni di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 241/1990 vanno
rilevate dal predetto avviso e dal tagliando, accluso  al  modulo  di
domanda.
   Nei casi in cui l'istanza non sia stata formulata o presentata nei
modi  stabiliti da norme di legge o di regolamento, o non utilizzando
la modulistica predisposta  dall'Istituto,  l'obbligo  di  rilasciare
ricevuta  e  di  fornire  le  indicazioni di cui all'art. 8, comma 2,
della legge n. 241/1990 non ricorre sino a quando l'istanza  non  sia
ritualmente formulata.
    sono inoltre inseriti i seguenti punti da 1.8 a 1.15:
   1.8.  Qualora  per  il  numero  dei  destinatari  la comunicazione
personale non sia possibile o  risulti  particolarmente  gravosa,  il
direttore  della  sede interessata o il direttore centrale competente
provvedono mediante  pubblicazione  su  albi  o  bollettini  o  nella
Gazzetta  Ufficiale  o  sulla stampa periodica o quotidiana, ecc., ai
sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/1990.
   Analoghe modalita' potranno essere adottate per comunicare l'avvio
del procedimento quando sussistano motivate  ragioni  di  impedimento
derivanti da particolari esigenze di celerita' del procedimento.
   In  entrambi  i  casi previsti dal presente articolo, nell'atto di
pubblicita'  si  dovra'  dare  conto  delle  esigenze  che  ne  hanno
consigliato l'adozione.
   1.9.  La  data  di  avvio  del procedimento coincide con quella di
rilascio della ricevuta o della comunicazione di cui all'art. 1.8 del
presente regolamento.
   Nei casi in cui le comunicazioni all'interessato debbano  avvenire
per  posta,  la  data  di avvio del procedimento e' quella dell'invio
della comunicazione, registrata sulla pratica  dal  responsabile  del
procedimento.
   1.10.  Qualora  l'istanza  venga  proposta  e/o  presentata  da un
mandatario  del  diretto  interessato,  la   stessa   dovra'   essere
corredata,  a  pena  di  irricevibilita', del mandato con il quale si
autorizza esplicitamente l'Istituto a  rilasciargli  ricevuta,  anche
con elenchi.
   1.11. Al di fuori dei casi in cui sia stata rilasciata ricevuta ai
sensi  dell'art.  1.7  del  presente  regolamento,  la  comunicazione
prevista dall'art. 8, comma 2, della legge n. 241/1990 viene  inviata
ai  soggetti  nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a
produrre effetti diretti o che debbono intervenire  nel  procedimento
per   disposizione   di   legge,  nonche'  ai  soggetti  direttamente
interessati ai  procedimenti  iniziati  d'ufficio  ed  a  coloro  che
abbiano  inviato  l'istanza per posta, ove non sia prescritto l'invio
dell'istanza stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
   1.12. Ogni tipo di atto  potra'  essere  predisposto  con  sistemi
automatizzati, nel qual caso l'indicazione a stampa dell'organo e del
nominativo del funzionario terra' luogo della sottoscrizione.
   1.13. I soggetti istanti possono far valere, ai sensi dell'art. 8,
comma   4,  della  legge  n.  241/1990,  l'omissione,  il  ritardo  o
l'irritualita' delle comunicazioni ed  ogni  altra  inosservanza  del
presente  regolamento  con  esposto  al  direttore  della  sede  o al
direttore centrale rispettivamente competenti, i quali sono tenuti  a
fornire  chiarimenti  entro il termine massimo di dieci giorni, anche
con comunicazioni telegrafiche, telefoniche, telematiche o via fax.
   1.14. Ciascuna sede e  la  Direzione  generale  con  comunicazione
generale,  anche tramite affissioni, renderanno note le modalita' per
prendere visione degli atti, ai sensi dell'art. 10, lettera a), della
legge n. 241/1990.
   1.15. Memorie scritte e documenti, diversi da  quelli  prescritti,
potranno  essere  presentati ai sensi dell'art. 10, lettera b), della
legge n. 241/1990 non  oltre  il  ventesimo  giorno  dall'inizio  del
procedimento.
   Capo IV:
    dopo il punto 4.1 e' inserito il seguente capoverso:
   L'Istituto  potra' predisporre dei moduli per proporre intervento.
L'atto di intervento dovra' comunque contenere tutti gli elementi per
l'individuazione del procedimento nel quale si  intende  intervenire,
nonche'  le  generalita' e il domicilio dell'interveniente e i motivi
dell'intervento;
    i punti 4.2 e 4.3 riportati alla pag.20 della suindicata Gazzetta
Ufficiale sono sostituiti dal seguente punto 4.2:
   4.2. Possono intervenire nel procedimento, ai  sensi  dell'art.  9
della  legge  n.  241/1990,  oltre  agli  enti  di  patronato, la cui
personalita' e funzione e' gia' riconosciuta dal decreto  legislativo
del Capo provvisorio dello Stato del 29 luglio 1947, n. 804, anche le
associazioni  o  i  comitati  portatori  di interessi diffusi, che si
siano  accreditati  come  tali  presso  l'INPS,   depositando   copia
autentica dell'atto costitutivo e dello statuto.
   Inserire inoltre il seguente:
                               CAPO V
                            T e r m i n i
   5.1.  Nell'allegato  A  al  presente  regolamento  sono indicati i
termini temporali entro i quali, per ciascun  tipo  di  procedimento,
dovra' essere emanato il provvedimento finale.
   I  predetti  termini si intendono sospesi nei casi di procedimenti
promossi con istanza irregolare o priva in tutto  o  in  parte  della
documentazione  essenziale  che  l'interessato  e'  tenuto a produrre
nonche' nei casi in cui per completare l'istruttoria l'Istituto abbia
necessita' di acquisire  la  documentazione  essenziale  presso  enti
esterni,  datori  di  lavoro, enti previdenziali stranieri, strutture
sanitarie esterne.
   I termini  ricominciano  a  decorrere  dal  momento  dell'avvenuta
regolarizzazione o della ricezione della documentazione.
  I  termini  di  cui  all'allegato  A potranno essere abbreviati con
determinazione del direttore generale.
   Il  direttore  generale,  eccezionalmente  e  con atto motivato da
comunicare al consiglio di amministrazione, puo' fissare termini piu'
ampi  per  consentire  la  graduale  normalizzazione  di  particolari
situazioni  di  giacenza,  che dovra' comunque avvenire entro un anno
dall'entrata in vigore del presente regolamento.
   5.2. I tempi necessari per l'acquisizione di pareri e  valutazioni
indispensabili  ai fini dell'adozione del provvedimento, rientrano in
quelli previsti per i singoli  procedimenti  qualora  siano  resi  da
professionisti o tecnici dipendenti dall'Istituto.
   5.3.  Per i provvedimenti e i procedimenti previsti da nuove norme
i termini saranno comunicati di volta  in  volta  con  le  necessarie
forme di pubblicita'.
   5.4. Il decorso dei termini di cui all'allegato A - in conformita'
a  quanto  disposto  dalla  legge  n. 241/1990 e dalle altre leggi di
settore - e' finalizzato all'emanazione del provvedimento finale.
   L'espletamento  dell'istruttoria  e  di  ogni  altro   adempimento
procedimentale  sono considerati atti a rilevanza meramente interna e
strumentale rispetto all'adozione del provvedimento finale  richiesto
con l'istanza o conseguente all'iniziativa d'ufficio.
   Inserire infine il seguente:
                               CAPO VI
                         Disposizioni finali
   6.1.   Il   direttore  generale  nella  relazione  trimestrale  al
consiglio di amministrazione riguardante l'andamento di cassa  e  del
processo  produttivo  riferisce in ordine all'attuazione del presente
regolamento.
   6.2. Salvo quanto stabilito dall'art. 5.1, comma 4, ogni  modifica
al  presente regolamento sara' adottata con delibera del consiglio di
amministrazione dell'Istituto.
   6.3. Al presente regolamento e alle  successive  modifiche  verra'
data  pubblicita'  con  la  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale e
nelle altre forme che verranno decise dalla Direzione generale.
                               ______
AVVERTENZA:
   Per  una  migliore  lettura  del  regolamento  rettificato,  nella
rubrica  estratti,  sunti e comunicati, alla pag. 23 di questo stesso
numero della Gazzetta Ufficiale, ne e' riportato il testo integrale.